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Ordinanza — n. 28860/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding aggravated theft by exposure to public trust.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28860/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mansari Mourad inadmissible for failing to overcome the lower court's reasoning on aggravated theft. The appellant argued the conviction lacked proper justification regarding the aggravating circumstance of exposing goods to public trust under Article 625, n.7 of the Penal Code. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already dismissed by the appellate court without engaging with relevant jurisprudence defining the legal threshold for such exposure.

Regesto Legislator

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Art. 625 n.7 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal alleging a lack of reasoning regarding the aggravating circumstance of exposure to public trust is inadmissible if it merely reiterates censure already rejected by the appellate court with logically sound arguments.

Parole chiave

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aggravated theft exposure to public trust lack of reasoning inadmissible appeal reiteration of censure Article 625 Penal Code Cassation procedure imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n.7 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625 n.
Art. 360 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 17 del 21/11/2019, dep.2020 Rv.278383
(Sez. 5 n. 17 del 21/11/2019, dep.2020 Rv.278383).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANSARI MOURAD nato il 21/12/1981 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Mansari Mourad ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomenti immuni da vizi logici (p.3); non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Sez. 5 n. 17 del 21/11/2019, dep.2020 Rv.278383).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il »gliere estensor