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Ordinanza — n. 28859/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28859/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHIF SOUFIANE nato il 09/10/1977 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Rahif Soufiane ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56,624,99 comma quarto cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 cod. peri., è: reiterativo, riproponendo la medesima censura contenuta nell'atto di appello disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici; manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata ( p.5) che ha evidenziato la obiettiva situazione di difficoltà economica dell'imputato che è tuttavia suscettibile di essere soddisfatta attraverso istituti di assistenza sociale deputati alla tutela dei bisogni primari; nonché con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valere economico, non comporta l'applicazione l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile, potendosi ricorrere agli ordinari sistemi di protezione sociale.(Sez.4 n. 38888 del 13/06/2023, Rv. 285006).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28859/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo e ultimo motivo con cui il denunziante lamenta vizio di motivazione e violazione di legge penale in punto di trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte di argomentazioni del giudice adeguate attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali le modalità dell'azione, l'oggetto del furto e la personalità dell'imputato (si veda, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenze' impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentato furto recidiva nell'infrazione rissa perseguimento penale per truffa scippo furto di lieve entità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHIF SOUFIANE nato il 09/10/1977 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Rahif Soufiane ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino per il reato di tentato furto di cui agli artt. 56,624,99 comma quarto cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 54 cod. peri., è: reiterativo, riproponendo la medesima censura contenuta nell'atto di appello disattesa dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici; manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata ( p.5) che ha evidenziato la obiettiva situazione di difficoltà economica dell'imputato che è tuttavia suscettibile di essere soddisfatta attraverso istituti di assistenza sociale deputati alla tutela dei bisogni primari; nonché con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta del soggetto malnutrito e in generale stato di indigenza, che si impossessi di generi alimentari di ridotto valere economico, non comporta l'applicazione l'esimente dello stato di necessità, che postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non volontariamente causato e non altrimenti fronteggiabile, potendosi ricorrere agli ordinari sistemi di protezione sociale.(Sez.4 n. 38888 del 13/06/2023, Rv. 285006).

Ritenuto che il secondo e ultimo motivo con cui il denunziante lamenta vizio di motivazione e violazione di legge penale in punto di trattamento sanzionatorio è generico nonché manifestamente infondato a fronte di argomentazioni del giudice adeguate attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti quali le modalità dell'azione, l'oggetto del furto e la personalità dell'imputato (si veda, in particolare pagg. 5 e 6 della sentenze' impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q., M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il cgisigliere estensore Il Pre