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Ordinanza — n. 28857/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28857/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA GIUSEPPE ROSARIO nato a CENTURIPE il 17/03/1945 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Giuseppe Rosario Papa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna del G.U.P. del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 della L. B95/1967 e 697 cod. pen., nonché del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale oltre che una motivazione carente e illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28857/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.243838); - manifestamente infondato a fronte di una motivazione irr mune da vizi logici (p.4) che ha argomentato in relazione alla detenzione delle banconote al fine di porle in circolazione individuando gli indici rivelatori del dolo specifico della messa in circolazione delle stesse. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici arma personale abuso di materiali contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
pen., nonché del delitto di cui all'art. 455 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale oltre che una motivazione carente e illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPA GIUSEPPE ROSARIO nato a CENTURIPE il 17/03/1945 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Giuseppe Rosario Papa ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la pronuncia di condanna del G.U.P. del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 della L. B95/1967 e 697 cod. pen., nonché del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. Considerato che il primo motivo con cui il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale oltre che una motivazione carente e illogica in relazione al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza (si veda pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha negato le circostanze invocate valorizzando la particolare gravità dei fatti e l'intensità del dolo escludendo espressamente la valenza positiva del comportamento processuale dell'imputato. Ritenuto che il secondo e ultimo motivo con cui il denunziante lamenta l'erronea applicazione della legge penale oltre che una motivazione manifestamente illogica in relazione all'art. 455 cod. pen., è: -reiterativo in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.243838); - manifestamente infondato a fronte di una motivazione irr mune da vizi logici (p.4) che ha argomentato in relazione alla detenzione delle banconote al fine di porle in circolazione individuando gli indici rivelatori del dolo specifico della messa in circolazione delle stesse. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il co&gliere e