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Ordinanza — n. 28855/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to cite mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28855/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance and incorrectly assessed evidence, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific reasoning of the appealed decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 62 c.p.: Appeals must meet specificity requirements under Art. 581 c.p.p. and cannot merely request a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific distortions of procedural issues.

Parole chiave

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lack of specificity mitigating circumstances inadmissible appeal Code of Criminal Procedure re-evaluation of evidence allegazioni insufficientemente motivate circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 62, first paragraph, no. 4, c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Narcis Costin Barabasa; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini
Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv.
Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, Carannante
Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S.
274836; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARABASA NARCIS COSTIN nato il 16/05/2001 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Narcis Costin Barabasa; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868;

Sez. 2, n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587; Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Carannante, Rv. 274836; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S., Rv. 270869), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 6 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,