Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28854/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28854/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28854/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUDICIO SERGIO nato a NAPOLI il 21/09/1990 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sergio Paudic:io; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fat:ti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 28854/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fat:ti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492;

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa corruzione nell'esecuzione forzata estorsione concussione spese di esecuzione truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 629 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAUDICIO SERGIO nato a NAPOLI il 21/09/1990 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sergio Paudic:io; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fat:ti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492;

Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072; Sez. 2, n. 2702 del 18/11/2015, deo. 2016, Nuti, Rv. 265821) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 g