Ordinanza — n. 28853/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 17/04/1980 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Bevilacqua; osservato che l'unico motivo di ricorso„ con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen., contestando la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, il ricorrente non si confronta con quanto ampiamente motivato, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte territoriale in relazione alla tardività dell'impugnazione (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28853/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 442, comma 3, cod. proc. pen., contestando la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, il ricorrente non si confronta con quanto ampiamente motivato, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte territoriale in relazione alla tardività dell'impugnazione (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a REGGIO CALABRIA il 17/04/1980 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonio Bevilacqua; osservato che l'unico motivo di ricorso„ con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen., contestando la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, il ricorrente non si confronta con quanto ampiamente motivato, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte territoriale in relazione alla tardività dell'impugnazione (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giu