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Ordinanza — n. 28848/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28848/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28848/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA VASFI nato il 29/07/1979 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vasfi Muca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità„ non è consentito in questa sede; che, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28848/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità„ non è consentito in questa sede; che, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (cfr.

Parole chiave

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vizio di costruzione contratto di fornitura di un'opera licenziamento immediato per truffa distacco di lavoratori sospensione dei lavori ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCA VASFI nato il 29/07/1979 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vasfi Muca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità„ non è consentito in questa sede; che, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia (cfr.

Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868); che, di conseguenza, l'accertamento sulla speciale tenuità del pregiudizio complessivamente subito dalla persona offesa è riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (cfr. Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 g