Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and generic factual re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Cirigliano inadmissible due to the lack of specific legal grounds and the absence of concrete allegations regarding factual misinterpretations. The appellant's arguments were deemed generic, failing to identify specific legal errors or detailed procedural travisamenti required for review. Consequently, the court upheld the lower court's decision on criminal liability and rejected requests for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals must be specific and self-sufficient; the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own reasoning for that of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIGLIANO DOMENICO nato a GRASSANO il 04/03/1945 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Cirigliano e la memoria difensiva pervenuta in data 27/5/2024; considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia in punto di imputabilità e rigetto del relativo accertamento peritale, che in relazione alla sussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo della ricettazione, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità e autosufficienza, non sono consentiti in questa sede; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza puntualmente indicare le ragioni di diritto giustificanti il ricorso, i correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e/o gli eventuali atti che si assumono travisati e dei quali sarebbe necessaria l'allegazione; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani,, Rv. 216260); che, peraltro, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, trattandosi di un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 02;
Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220), le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen