Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28843/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28843/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28843/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATO MARIANGELA nato a BARI il 18/11/1977 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Fato Mariangela e vista la memoria con motivi nuovi presentata il 16 maggio 2024; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova conseguente all'ornesso esame di una raccomandata a firma della parte civile e del suo difensore, sia manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato sul punto che la persona offesa, sulla base della missiva del 31 ottobre 2014, avrebbe considerato sussistente la interversione del possesso solo il 10 dicembre 2014; considerato che la sentenza ha sia pure implicitamente negato rilievo alla successiva raccomandata della persona offesa del 10 dicembre 2014 (in risposta a quella dell'imputata del 5 novembre 202.4, ricevuta cinque giorni dopo), nella quale l'intenzione di proporre querela (e, quindi, di considerare avvenuta detta interversione) era riferita alla data del "9 dicembre corrente mese"; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato memoria e nota spese in data 20 maggio 2024, senza il rispetto dei quindici giorni liberi, dovendosi individuare nel 18 maggio 2024 l'ultimo giorno utile (cfr.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28843/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalle parti civili.

Parole chiave

Generato dall'IA
testimonianza inattendibile istruzione penale per appropriazione indebita lacune probatorie trasmissione delle prove asserzione difendibile prove tardive
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATO MARIANGELA nato a BARI il 18/11/1977 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fato Mariangela e vista la memoria con motivi nuovi presentata il 16 maggio 2024; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova conseguente all'ornesso esame di una raccomandata a firma della parte civile e del suo difensore, sia manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato sul punto che la persona offesa, sulla base della missiva del 31 ottobre 2014, avrebbe considerato sussistente la interversione del possesso solo il 10 dicembre 2014; considerato che la sentenza ha sia pure implicitamente negato rilievo alla successiva raccomandata della persona offesa del 10 dicembre 2014 (in risposta a quella dell'imputata del 5 novembre 202.4, ricevuta cinque giorni dopo), nella quale l'intenzione di proporre querela (e, quindi, di considerare avvenuta detta interversione) era riferita alla data del "9 dicembre corrente mese"; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato memoria e nota spese in data 20 maggio 2024, senza il rispetto dei quindici giorni liberi, dovendosi individuare nel 18 maggio 2024 l'ultimo giorno utile (cfr.

Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, Selvaggio, Rv. 283932: in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza); osservato che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611. cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;

Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalle parti civili.