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Sentenza — n. 28840/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28840/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/9/2023, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 17/3/2023, che aveva condannato Domenico Valentino per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., rideterminava la pena. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 641 cod. pen; Sentenza — n. 28840/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 641 cod. pen., rideterminava la pena. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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spese di difesa credito contestato condono delle spese procedurali risarcimento del danno abbandono del procedimento per truffa indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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art. 641 cod. pen
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/9/2023, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 17/3/2023, che aveva condannato Domenico Valentino per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., rideterminava la pena.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTINO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/12/1977 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/9/2023, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 17/3/2023, che aveva condannato Domenico Valentino per il reato di cui all'art. 641 cod. pen., rideterminava la pena.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 In data 20/5/2024 è pervenuta memoria difensiva con allegati i verbali di remissione di querela e di contestuale accettazione.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sezione 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sezione 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01).

4. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 4 giugno 2024.