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Ordinanza — n. 28839/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28839/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28839/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRINO CLEMENTE FABRIZIO nato a MASSAROSA il 26/05/1966 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Clemente Fabrizio Porrino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, si tratta di una violazione di legge che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28839/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, si tratta di una violazione di legge che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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truffa aggravata aggravamento della pena infrazione qualificata traffico aggravato di stupefacenti rapina qualificata altri capi d'accusa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORRINO CLEMENTE FABRIZIO nato a MASSAROSA il 26/05/1966 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Clemente Fabrizio Porrino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità secondo quanto prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, si tratta di una violazione di legge che non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 giugno