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Ordinanza — n. 28837/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28837/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28837/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/04/1979 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Franzese; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); che, nel caso di specie, non risulta che il mancato riconoscimento dell'attenuante sia stato previamente dedotto come motivo di appello, né che l'esercizio del relativo potere officioso sia stato sollecitato dalla difesa, come si evince dalla sintesi dei motivi di appello e delle conclusioni difensive, riportati in sentenza e non specificamente contestati nel ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28837/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis, quarto comma, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); che, nel caso di specie, non risulta che il mancato riconoscimento dell'attenuante sia stato previamente dedotto come motivo di appello, né che l'esercizio del relativo potere officioso sia stato sollecitato dalla difesa, come si evince dalla sintesi dei motivi di appello e delle conclusioni difensive, riportati in sentenza e non specificamente contestati nel ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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circostanza attenuante allegazioni insufficientemente motivate omissione di soccorso importanza del successo d'integrazione scemata imputabilità difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZESE FRANCESCO nato a NAPOLI il 19/04/1979 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco Franzese; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità; che, invero, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02); che, nel caso di specie, non risulta che il mancato riconoscimento dell'attenuante sia stato previamente dedotto come motivo di appello, né che l'esercizio del relativo potere officioso sia stato sollecitato dalla difesa, come si evince dalla sintesi dei motivi di appello e delle conclusioni difensive, riportati in sentenza e non specificamente contestati nel ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4