Ordinanza — n. 28836/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUZIO DONATO nato a ANDRIA il 22/08/1963 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Donato Fuzio; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione dell'esercizio dei diritti difensivi in ragione della mancata notifica del verbale all'imputato assente nel caso di contestazione dibattimentale di una circostanza aggravante, è manifestamente infondato in quanto si tratta di una inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità tardivamente dedotta e, dunque, non più deducibile; che, invero, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, secondo quanto disposto dall'art. 520 cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca un concreto pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli e di difendersi, l'omessa notificazione del verbale di udienza è causa di nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. e il regime di tale nullità speciale è quello ordinario delle nullità relative; che, di conseguenza, la modifica dell'imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale dell'addebito, non recando pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Trailo, Rv. 276742); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 520 cod. proc. pen, art. 522 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28836/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 520 cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca un concreto pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli e di difendersi, l'omessa notificazione del verbale di udienza è causa di nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. e il regime di tale nullità speciale è quello ordinario delle nullità relative; che, di conseguenza, la modifica dell'imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale dell'addebito, non recando pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Trailo, Rv. 276742); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUZIO DONATO nato a ANDRIA il 22/08/1963 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Donato Fuzio; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione dell'esercizio dei diritti difensivi in ragione della mancata notifica del verbale all'imputato assente nel caso di contestazione dibattimentale di una circostanza aggravante, è manifestamente infondato in quanto si tratta di una inosservanza di una norma processuale stabilita a pena di nullità tardivamente dedotta e, dunque, non più deducibile; che, invero, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, secondo quanto disposto dall'art. 520 cod. proc. pen., determina una nullità di ordine generale a regime intermedio qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca un concreto pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli e di difendersi, l'omessa notificazione del verbale di udienza è causa di nullità ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. e il regime di tale nullità speciale è quello ordinario delle nullità relative; che, di conseguenza, la modifica dell'imputazione mediante la contestazione della recidiva (nella specie, reiterata), non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità non assoluta ma relativa, poiché la modifica non investe il nucleo sostanziale dell'addebito, non recando pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, essendo i precedenti penali allo stesso noti (Sez. 2, n. 35821 del 10/07/2019, Trailo, Rv. 276742); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis