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Ordinanza — n. 28834/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and merit-based discretion issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28834/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Ferro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's failure to reclassify the offense as attempted and the specific reduction in the penalty. The court ruled that the first ground lacked the required specificity under procedural law, while the second ground concerned the judge's discretionary sentencing power, which cannot be reviewed on appeal unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen. The appeal is inadmissible if the grounds lack specific identification of procedural errors or if they challenge the judge's discretionary assessment of mitigating circumstances without proving arbitrariness.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity grounds sentencing discretion mitigating circumstances procedural requirements commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Ferro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 628 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Ferro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO ANGELO nato a SAN PIERO PATTI il 11/09/1969 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Ferro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi tentata, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117;

Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 - 6); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il quantum della diminuzione operata in relazione all'attenuante riconosciuta, non è consentito in sede di legittimità; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, la graduazione della pena, anche in relazione alle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nel caso di specie, l'onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci