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Ordinanza — n. 28833/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28833/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28833/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WECHETETA JAWHER ( ALIAS OUECHTATI JAOUHER NATO IN TUNISIA IL 24/03/2005) CUI 062KXVE nato il 25/03/2002 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28833/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WECHETETA JAWHER ( ALIAS OUECHTATI JAOUHER NATO IN TUNISIA IL 24/03/2005) CUI 062KXVE nato il 25/03/2002 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

Parole chiave

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circostanze attenuanti cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare testimonianza inattendibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WECHETETA JAWHER ( ALIAS OUECHTATI JAOUHER NATO IN TUNISIA IL 24/03/2005) CUI 062KXVE nato il 25/03/2002 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wecheteta 3awher; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (v. pag. 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i