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Ordinanza — n. 28830/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28830/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28830/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINO MARCO nato a GENOVA il 15/12/1976 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Iovino; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo alla condotta decettiva, nonché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 28830/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 69 cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

Parole chiave

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revisione del piano regolatore insediamento protetto inquinamento luminoso integrazione nel paesaggio indennità di prima sistemazione cambiamento di destinazione di zona edificabile

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Iovino; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo alla condotta decettiva, nonché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINO MARCO nato a GENOVA il 15/12/1976 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Iovino; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo alla condotta decettiva, nonché il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv. 256348), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i