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Ordinanza — n. 28824/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28824/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28824/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZELLA PIETRO nato a SIRACUSA il 21/07/1960 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Manzella; osservato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28824/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZELLA PIETRO nato a SIRACUSA il 21/07/1960 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Manzella; osservato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena motivi di cassazione sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione sproporzionata allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZELLA PIETRO nato a SIRACUSA il 21/07/1960 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Manzella; osservato che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello, è anche manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847); ritenuto che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4