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Ordinanza — n. 28823/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on extortion conviction, ruling crime consummated upon controlled handover of funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28823/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the extortion attempt was not consummated. The appellant argued the money had no legal value, but the lower court clarified it was previously photocopied money involved in a controlled handover. The court applied established precedent stating that extortion is consummated when the victim hands over the property, even with police intervention.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 640-bis c.p.: The crime of extortion is considered consummated, not attempted, when the extorted property is handed over by the victim to the perpetrator, regardless of subsequent police involvement in the arrest or restitution.

Parole chiave

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extortion consummated controlled handover attempted extortion photocopied money police intervention Cassation inadmissibility property transfer confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 640-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella
Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu
Sez. 2, n. 3092 del 13/12/2023, Dicanosa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGOLINO BARTOLOMEO MAURIZIO nato a SCICLI il 08/03/1967 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Agolino Bartolomeo Maurizio; ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso, che censurano la motivazione in punto di responsabilità e la qualificazione del fatto in estorsione consumata, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 1-2); rilevato che il ricorrente ha dedotto che il denaro consegnato era "privo di qualsiasi valore legale", quando invece la sentenza impugnata ha precisato che si trattava non già di denaro in fotocopia ma di denaro precedentemente fotocopiato, come avviene nei casi di "consegna controllata"; osservato che la Corte di appello ha applicato il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (Sez.

U, n. 19 del 27/10/1999, Campanella, Rv. 214642; più di recente v. Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, dep. 2019, Sirbu, Rv. 275417; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 3092 del 13/12/2023, dep. 2024, Dicanosa, Rv. 285818, non mass. sul punto); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci