Cassation court dismisses appeal claiming subjective element of receiving and misclassification of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Melki Davide inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in finding the subjective element of the crime of receiving and failed to reclassify the act as negligent purchase. The court rejected these claims, stating they sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review and lacked specific grounds for procedural errors already addressed by the appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to the review of legal errors and specific procedural violations; requests for a re-evaluation of factual findings or evidence are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation remedy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1993 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Melki Davide; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e alla mancata derubricazione del fatto nel reato di incauto acquisto, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, in risposta alle medesime doglianze già proposte in appello (si vedano, in particolare, la quinta e la sesta facciata della sentenza impugnata sulla estrema genericità della spiegazione fornita dall'imputato circa la ricezione della bicicletta e sul rilievo indiziario del comportamento dallo stesso tenuto alla vista degli operanti, con un tentativo di fuga); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il