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Ordinanza — n. 28819/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28819/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28819/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIMMAUDO SALVATORE nato a VITTORIA il 14/04/1997 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Rimmaudo; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, oltre ad essere privi di concreta specificità e in fatto, sono anche manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594); che, nella specie, al di là della formale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, i giudici dell'appello hanno ritenuto che le dichiarazioni confessorie non fossero comunque credibili, ampiamente esplicitando, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28819/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594); che, nella specie, al di là della formale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, i giudici dell'appello hanno ritenuto che le dichiarazioni confessorie non fossero comunque credibili, ampiamente esplicitando, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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notificazione viziata tempestività dell'invio postale disdetta tardiva errore di trasmissione produzione tardiva di documenti perizia medica superata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIMMAUDO SALVATORE nato a VITTORIA il 14/04/1997 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Rimmaudo; considerato che entrambi i motivi di ricorso, in punto di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto, oltre ad essere privi di concreta specificità e in fatto, sono anche manifestamente infondati; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594); che, nella specie, al di là della formale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, i giudici dell'appello hanno ritenuto che le dichiarazioni confessorie non fossero comunque credibili, ampiamente esplicitando, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4