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Ordinanza — n. 28814/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28814/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28814/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANINI MAURIZIO nato a MARCARIA il 08/04/1958 SCARINGELLA DAVIDE nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 29/09/1983 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28814/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANINI MAURIZIO nato a MARCARIA il 08/04/1958 SCARINGELLA DAVIDE nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 29/09/1983 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

Parole chiave

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mancata prova di parzialità scemata imputabilità difesa penale altri capi d'accusa verosimiglianza della persecuzione censura dell'apprezzamento delle prove
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANINI MAURIZIO nato a MARCARIA il 08/04/1958 SCARINGELLA DAVIDE nato a SANT'ANGELO LODIGIANO il 29/09/1983 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Maurizio Manini e di Davide Scaringella; ritenuto che entrambi i ricorsi, articolati in due motivi (in punto di prova della penale responsabilità del Manini in ordine ai reati di cui ai capi 5 e 11 e dello Scaringella con riferimento al reato di cui al capo 1), con particolare riguardo al ragionevole dubbio determinato dalla ricostruzione dei fatti sposata dai giudici di merito) sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, imporrebbe al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non meramente rappresentativa di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 della motivazione per la posizione del Manini con riferimento ai reati di cui ai capi 5 e 11 e pag. 8 per la posizione dello Scaringella con riferimento al reato sub 1); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così