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Ordinanza — n. 28811/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28811/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCIONE MASSIMILIANO nato a MANERBIO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimiliano Corcione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 28811/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro licenziamento collettivo violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro adempimento inesatto cessazione definitiva dal servizio

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimiliano Corcione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 81 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCIONE MASSIMILIANO nato a MANERBIO il 01/06/1969 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimiliano Corcione; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura l'erronea individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01); che, inoltre, qualora i reati in continuazione non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Dedej Kreshnik, Rv. 281172; Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016, Baldi, Rv. 267927); che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4