Cassation court dismisses appeal on criminal liability and aggravating circumstances for online fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Pietro Paolo Carnovale inadmissible regarding criminal liability and aggravating circumstances. The court found the appellant's arguments on manifest illogicality insufficient because they relied on hypothetical facts rather than proven evidence, and the aggravating circumstance of minor defense was confirmed due to the online nature of the fraud. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal claiming manifest illogicality in the lower court's reasoning is inadmissible if the alleged contradiction is not conclusive and relies on mere hypotheses rather than proven facts; similarly, aggravating circumstances for online fraud are established when the offender consciously utilized the internet to commit the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNOVALE PIETRO PAOLO nato a NOVI LIGURE il 29/06/1966 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Carnovale Pietro Paolo; osservato, quanto al primo motivo, che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di responsabilità già proposte con l'appello e disattese dalla Corte territoriale con puntuale argomentazioni, tutt'altro che illogiche; ribadito che, affinché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione, la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto- reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a dati sostenibili, cioè desunti dai risultati probatori, e non a elementi meramente ipotetici seppur plausibili (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647;
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409); osservato, quanto al secondo motivo, che la circostanza aggravante della minorata difesa, nella ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800;
Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515; Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893; Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900; Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450), circostanza non elisa nel caso di specie dal fatto che l'imputato fornì i propri dati identificativi, venendo così individuato solo successivamente alla commissione della truffa, resa più agevole dal ricorso alla vendita online; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co