Criminal appeal dismissed as groundless; court upheld denial of generic mitigating circumstances due to sufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ramarro Nicolas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked necessary reasoning. The court rejected this claim, affirming that a judge only needs to address decisive factors and may disregard others without violating legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the contested reasoning is free from evident illogicality, as the court of first instance need not consider every favorable or unfavorable element but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMARRO NICOLAS nato a LEGNAGO il 23/07/1989 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ramarro Nicolas; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. le pagine 5-6 della sentenza impugnata), considerato anche il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il