Ordinanza — n. 28804/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUAD SAIF EDDINE nato il 07/10/1988 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Fouad Saif Eddine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., si sostanzia nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (cfr., in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza), che ha escluso la non abitualità della condotta in ragione di una ventina di precedenti penali, dei quali quattro specifici per danneggiamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen., si sostanzia nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (cfr., in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza), che ha escluso la non abitualità della condotta in ragione di una ventina di precedenti penali, dei quali quattro specifici per danneggiamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOUAD SAIF EDDINE nato il 07/10/1988 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fouad Saif Eddine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen., si sostanzia nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (cfr., in particolare, pag. 2 della impugnata sentenza), che ha escluso la non abitualità della condotta in ragione di una ventina di precedenti penali, dei quali quattro specifici per danneggiamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/06