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Ordinanza — n. 28801/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28801/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGIROLAMI DANIELE nato a RIVOLI il 15/08/1968 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Zangirolami Daniele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva sia del tutto generico, non essendosi la difesa confrontata con la specifica motivazione della sentenza; considerato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr., in particolare, pag.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 28801/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGIROLAMI DANIELE nato a RIVOLI il 15/08/1968 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Zangirolami Daniele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva sia del tutto generico, non essendosi la difesa confrontata con la specifica motivazione della sentenza; considerato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr., in particolare, pag.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale riesame della curatela ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANGIROLAMI DANIELE nato a RIVOLI il 15/08/1968 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zangirolami Daniele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva sia del tutto generico, non essendosi la difesa confrontata con la specifica motivazione della sentenza; considerato che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (cfr., in particolare, pag.

2) del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il