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Ordinanza — n. 28800/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28800/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28800/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC SAINA nato a VENEZIA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Levacovic Saina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione in punto di responsabilità, non sia consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; osservato che la Corte d'appello ha specificatamente motivato relativamente all'attendibilità del riconoscimento fotografico da parte del teste di P.G. che pure aveva una pregressa conoscenza dell'imputato (cfr., in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio secondo il quale, ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28800/2024 — snpen · Corte di Cassazione: che pure aveva una pregressa conoscenza dell'imputato (cfr., in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio secondo il quale, ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01;

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove esame e criteri di identificazione esame grafologico riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC SAINA nato a VENEZIA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Levacovic Saina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione in punto di responsabilità, non sia consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; osservato che la Corte d'appello ha specificatamente motivato relativamente all'attendibilità del riconoscimento fotografico da parte del teste di P.G. che pure aveva una pregressa conoscenza dell'imputato (cfr., in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio secondo il quale, ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01;

Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791-01; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 43845 del 29/09/2023, Salkanovic, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso