Ordinanza — n. 28800/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC SAINA nato a VENEZIA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Levacovic Saina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione in punto di responsabilità, non sia consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; osservato che la Corte d'appello ha specificatamente motivato relativamente all'attendibilità del riconoscimento fotografico da parte del teste di P.G. che pure aveva una pregressa conoscenza dell'imputato (cfr., in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio secondo il quale, ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28800/2024 — snpen · Corte di Cassazione: che pure aveva una pregressa conoscenza dell'imputato (cfr., in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio secondo il quale, ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVACOVIC SAINA nato a VENEZIA il 18/08/1994 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Levacovic Saina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione in punto di responsabilità, non sia consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; osservato che la Corte d'appello ha specificatamente motivato relativamente all'attendibilità del riconoscimento fotografico da parte del teste di P.G. che pure aveva una pregressa conoscenza dell'imputato (cfr., in particolare, le pagine 5-6 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione del principio secondo il quale, ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, va esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01;
Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791-01; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 43845 del 29/09/2023, Salkanovic, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso