Ordinanza — n. 28799/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA LORIS nato a FROSINONE il 02/03/1991 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Spada Loris; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 28799/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA LORIS nato a FROSINONE il 02/03/1991 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Spada Loris; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA LORIS nato a FROSINONE il 02/03/1991 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Spada Loris; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, prospettando una diversa lettura dei dati processuali, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti principi ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del concorso nel reato di riciclaggio (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito che, a pagine 4 e 5, ha congruamente evidenziato la rilevanza della condotta dell'imputato ai fini della commissione dell'illecito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos