Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28798/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28798/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNO GENNARO nato a BIELLA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; - Letto il ricorso di Prinno Gennaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza nulla argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (acquisizione dell'impronta dell'imputato sul luogo dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza nulla argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (acquisizione dell'impronta dell'imputato sul luogo dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
esame grafologico prova del DNA prova informatica prove fabbricate procedimento per falsità riproduzione e imitazione di biglietti di banca
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNO GENNARO nato a BIELLA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Letto il ricorso di Prinno Gennaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza nulla argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (acquisizione dell'impronta dell'imputato sul luogo dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 gi