Ordinanza — n. 28798/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNO GENNARO nato a BIELLA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; - Letto il ricorso di Prinno Gennaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza nulla argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (acquisizione dell'impronta dell'imputato sul luogo dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28798/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza nulla argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (acquisizione dell'impronta dell'imputato sul luogo dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINNO GENNARO nato a BIELLA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Letto il ricorso di Prinno Gennaro; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di truffa, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che il ricorso si limita a contestare la valenza della ricognizione fotografica senza nulla argomentare in riferimento agli ulteriori argomenti di prova evidenziati (acquisizione dell'impronta dell'imputato sul luogo dei fatti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 gi