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Ordinanza — n. 28797/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28797/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALCONE RAFFAELE nato a ROMA il 25/02/1964 CAVALLO ALMERICO nato a ROMA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letti ricorsi di Cavallo Almerico e Falcone Raffaele; ritenuto che il comune motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta tempestività della querela è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che i giudici di merito con valutazione conforme ed incensurabile nella presente sede hanno sottolineato come la conoscenza del fatto di truffa in danno della compagnia assicurativa veniva desunto esclusivamente a seguito della trasmissione degli esiti di indagini compiute da investigatori privati; considerato poi che i primi due motivi del ricorso Falcone che deducono nullità del giudizio di primo grado manifestamente infondati alla luce dei precisi argomenti spesi dalla corte di appello a pagina 6 della sentenza impugnata; che l'ultimo motivo del ricorso Falcone con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28797/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 e 7 della sentenza impugnata); che i giudici di merito con valutazione conforme ed incensurabile nella presente sede hanno sottolineato come la conoscenza del fatto di truffa in danno della compagnia assicurativa veniva desunto esclusivamente a seguito della trasmissione degli esiti di indagini compiute da investigatori privati; considerato poi che i primi due motivi del ricorso Falcone che deducono nullità del giudizio di primo grado manifestamente infondati alla luce dei precisi argomenti spesi dalla corte di appello a pagina 6 della sentenza impugnata; che l'ultimo motivo del ricorso Falcone con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa all'assicurazione azione diretta contro l'assicuratore assicuratore privato reticenza assicurativa rilevamento tempestivo nell'assicurazione invalidità decisione giustificata dell'assicuratore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALCONE RAFFAELE nato a ROMA il 25/02/1964 CAVALLO ALMERICO nato a ROMA il 21/03/1976 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti ricorsi di Cavallo Almerico e Falcone Raffaele; ritenuto che il comune motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta tempestività della querela è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che i giudici di merito con valutazione conforme ed incensurabile nella presente sede hanno sottolineato come la conoscenza del fatto di truffa in danno della compagnia assicurativa veniva desunto esclusivamente a seguito della trasmissione degli esiti di indagini compiute da investigatori privati; considerato poi che i primi due motivi del ricorso Falcone che deducono nullità del giudizio di primo grado manifestamente infondati alla luce dei precisi argomenti spesi dalla corte di appello a pagina 6 della sentenza impugnata; che l'ultimo motivo del ricorso Falcone con cui si deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni relative alla non concedibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Allianz s.p.a. che liquida in complessivi euro 1.800 oltre accessori di l