Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 646 cod.pen; Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 I