Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 646 cod.pen; Ordinanza — n. 28796/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
appropriazione indebita impiego illecito di valori patrimoniali amministrazione infedele qualificata appropriazione indebita di beni demaniali dissipazione dei beni restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 646 cod.pen
Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA STEFANO nato a QUARTU SANT'ELENA il 05/11/1976 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pinna Stefano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di responsabilità penale del ricorrente per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata); considerato poi che il secondo motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è indeducibile poiché mai avanzato in fase di appello ove veniva dedotto un solo motivo in punto responsabilità e sussistenza degli elementi costitutivi del reato; che la questione non può pertanto essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 I