Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Marchetti inadmissible due to its lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility under Article 646 of the Penal Code, but the sole reason cited was deemed too generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to identify the specific elements supporting the complaint, thereby preventing the appellate judge from exercising their review powers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 646 cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to specify the elements upon which the complaint rests and thus precluding the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTI LEONARDO nato a ROMA il 07/02/1955 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marchetti Leonardo; osservato che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della doglianza formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (per tutte v. Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato che la responsabilità dell'imputato è stata confermata anche sulla base della "copiosa documentazione in atti", circostanza obliterata nel (genericissimo) motivo di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il