Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28794/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and new evidence regarding theft and receipt charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Toukhi Fatima inadmissible due to a lack of specificity and the introduction of new arguments at the wrong procedural stage. The appellant argued for prescription based on the legal qualification of facts, but the court noted these grievances were already examined and rejected by the lower court without logical flaws. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365 c.p.p.; An appeal lacking specificity or raising new hypotheses for the first time in the final instance is inadmissible, requiring concrete evidence linking possession to the underlying crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity procedural inadmissibility receipt of stolen goods new evidence at appeal prescription defense Corte di Cassazione burden of proof abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOUKHI FATIMA nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Toukhi Fatima; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato e conseguentemente si chiede di dichiararne la prescrizione, è privo di specificità poiché espone doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di ricettazione (cfr., in proposito, pag. 3); osservato altresì che la ipotesi del concorso dell'imputata nel reato presupposto di furto è stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità, peraltro in termini del tutto generici: l'evidenza della detenzione per essere ridotta a elemento di prova del reato di furto deve essere accompagnata dalla esistenza di ulteriori elementi indicativi della immediata riconducibilità della detenzione al furto, fra i quali possono essere ricomprese anche le eventuali indicazioni provenienti dall'imputato solo se circostanziate e dunque attendibili (sul punto v., da ultimo, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis