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Ordinanza — n. 28793/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and rejecting generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28793/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances and alleged legal violations regarding a specific crime. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed by the appellate court and noted that the lower court's reasoning was sufficient without listing every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must present specific, new arguments; reiterating points already rejected by the court of first instance renders the appeal inadmissible, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court references decisive factors without needing to consider all elements.

Parole chiave

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reiterative appeal generic mitigating circumstances inadmissible appeal specificity requirement court of cassation spese di difesa carattere economico di medicamenti spese per i mezzi ausiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 629 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Balsamo Antonio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 629 cod.
art. 629 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Balsamo Antonio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BALSAMO ANTONIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 09/03/1987 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Di Balsamo Antonio, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare le pagine 2-3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo dei motivi dedotti in appello e disattesi dalla corte di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno