Ordinanza — n. 28792/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERDONE BRUNO nato a PALERMO il 28/10/1941 ROSTOVKA SVITLANA nato il 15/02/1951 TORTOSA LAURA nato a ROMA il 10/12/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 54 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28792/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Letto i ricorsi di Verdone Bruno, Rostovka Svitlana e Tortosa Laura, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 1-2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERDONE BRUNO nato a PALERMO il 28/10/1941 ROSTOVKA SVITLANA nato il 15/02/1951 TORTOSA LAURA nato a ROMA il 10/12/1988 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto i ricorsi di Verdone Bruno, Rostovka Svitlana e Tortosa Laura, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 1-2 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
è manifestamente infondato; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); Che anche i motivi in punto determinazione della pena svolti nel ricorso Tortosa non sono deducibili in cassazione; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugn