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Ordinanza — n. 28791/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific arguments and generic repetition of lower court reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28791/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Izekor Samuel Omokaro inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued violations of criminal law and errors in the reasoning of the Court of Appeal of Rome. The court rejected these claims because they were deemed generic and merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.; Art. 633 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and consist solely of a pedissequous repetition of reasons already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity generic appeal grounds repetition of arguments inadmissible appeal c.p.c. Art. 591 motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.
Art. 633 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Izekor Samuel Omokaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art. 633 cod.
art. 633 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Izekor Samuel Omokaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZEKOR SAMUEL OMOKARO nato il 15/07/1969 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Izekor Samuel Omokaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione all'art. 633 cod. pen. è inammissibile poiché, non solo è affetto da genericità, ma risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 2-3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2