Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of admissibility in final review stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lo Porto Claudio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not considered. The court ruled that such appeals are not permitted in final review proceedings and that the first-instance judgment was sufficiently motivated without needing to address every favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals contesting the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible in final review proceedings, as the appellate court need only reference decisive elements rather than all favorable or unfavorable facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PORTO CLAUDIO nato a MARIANOPOLI il 03/12/1949 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \f\
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Lo Porto Claudio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.