Italian Court dismisses appeal regarding failure to recognize criminal record continuity under Art. 81 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Danilo D'Ambrosca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the continuity of criminal facts under Article 81 of the Penal Code, but the court found this argument manifestly unfounded and merely repetitive of issues already resolved by the Court of Appeal of Naples. Consequently, the court upheld the lower court's reasoning as logical and consistent, rejecting the claim for violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of law regarding the continuity of criminal facts is manifestly unfounded and purely reiterative of arguments already analyzed and resolved by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSCA DANILO nato a TEANO il 28/10/1994 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di D'Ambrosca Danilo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto del presente procedimento penale ed i fatti di cui alla sentenza n. 5934/2021 della Seconda Sezione della Corte di Appello di Napoli è manifestamente infondato oltre che puramente reiterativo di aspetti già devoluti all'analisi della corte di appello che vi ha risposto con specifici argomenti di fatto; considerato che il giudice di merito, in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata, ha esplicitato con argomenti privi di illogicità e contraddittorietà le ragioni del suo convincimento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.