Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Eduardo Donnarumma's appeal against the Naples Court of Appeal's liability judgment inadmissible. The court found the appellant's arguments generic and merely repetitive of those already rejected at the appellate level, failing to meet the specific requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic, indeterminate, or merely repetitive of previous arguments, failing to provide the specific elements necessary for the reviewing court to exercise its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONNARUMMA EDUARDO nato a GRAGNANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Donnarumma Eduardo, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché generico e perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta difetto di motivazione in ordine al percorso logico-argomentativo del convincimento del giudice di appello è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 202