Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper scope of review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Megale Maria Paola inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's judgment on grounds of legal violation, lack of reasoning, and excessive sentencing. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal and violated the principle that cassation courts cannot review sentencing discretion or lack of specific argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, 600, 601 c.p.p.; Art. 192, 629, 640 c.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific, argumentative grounds distinct from those already decided; they cannot challenge the exercise of sentencing discretion or allege general defects in reasoning without concrete analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGALE MARIA PAOLA nato a REGGIO CALABRIA il 01/04/1957 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Megale Maria Paola, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 192, 629 e 640 cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità in ordine alla natura dei beni giuridici aggrediti; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argonnentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi a pagina 6 della sentenza impugnata, con riferimento alle modalità della condotta e al concreto disvalore del fatto compiuto dall'imputata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 g