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Ordinanza — n. 28783/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28783/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARFIA MICHELE nato a PALERMO il 16/12/1988 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Marfia Michele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 628, 337 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28783/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 56, 628, 337 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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atti impugnabili tentata rapina minaccia contro le autorità motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARFIA MICHELE nato a PALERMO il 16/12/1988 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marfia Michele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che censura la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 56, 628, 337 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (per tutte v. Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/