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Ordinanza — n. 28782/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and procedural timing violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28782/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Madonia Antonino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic and merely repetitive of the appellate judgment without substantive criticism, while the second ground regarding admissibility was rejected because the appeal court correctly noted that the underlying offense remains prosecutable regardless of the suspect's status. Additionally, the civil party's request for cost liquidation was denied as it was filed outside the required fifteen-day pre-hearing window.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 648, ultimo comma, cod. pen.: Appeals must contain specific factual and legal arguments distinct from the lower court's reasoning; procedural deadlines for cost requests are strictly calculated backward from the hearing date and do not benefit from holiday extensions.

Parole chiave

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generic appeal grounds procedural admissibility cost liquidation deadline retroactive term calculation prosecution of underlying crime motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure tardive allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 648, ultimo comma, cod. pen.
Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
283932: in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod.
Artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
281112; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
277710; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi
276970; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv.
Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, Selvaggio
Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, Selvaggio, Rv.
Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S.
Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv.
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello
274040; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADONIA ANTONINO nato a PALERMO il 17/04/1976 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Madonia Antonino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità, sia del tutto generico, non confrontandosi con le assai ampie e puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 4-8); ribadito che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521;

Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133); osservato, quanto al secondo motivo in tema di procedibilità, che la Corte di appello - con motivazione anch'essa ignorata dal ricorrente - ha rilevato che il delitto di ricettazione è procedibile d'ufficio, mentre l'asserita improcedibilità per il reato presupposto risulterebbe comunque irrilevante ai sensi dell'art. 648, ultimo comma, cod. pen. («Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto»); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la parte civile ha depositato memoria e nota spese in data 20 maggio 2024, senza il rispetto dei quindici giorni liberi, dovendosi individuare nel 18 maggio 2024 l'ultimo giorno utile (cfr.

Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, Selvaggio, Rv. 283932: in tema di computo di termini processuali, la proroga di diritto del termine che scade in un giorno festivo, prevista dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., opera anche per i termini che si computano "a ritroso", in cui il dies ad quem è da individuarsi nel giorno non festivo antecedente a quello di scadenza); osservato che nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;

Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalla par