Ordinanza — n. 28780/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVONA GIUSEPPE nato a ERICE il 10/08/1987 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; Letti il ricorso e la memoria avanzati nell'interesse di Vivona Giuseppe, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di appropriazione di cose smarrite di cui all'art. 647 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene sussistente il reato di furto in quanto il codice IMEI stampato nel vano della batteria del cellulare altrui, oggetto di smarrimento, consente sempre di risalire al legittimo possessore, ergo di provvedere alla sua restituzione e considera integrato il dolo del reato di ricettazione in considerazione della circostanza riferita dalla persona offesa in ordine alla telefonata fatta al proprio numero di cellulare, un'ora dopo lo smarrimento, la quale rende palese l'inattendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato in ordine alle circostanze in cui veniva acquisito il possesso del bene; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia il valore non irrisorio del telefono cellulare oggetto del reato, nonché la modalità attraverso la quale l'imputato tratteneva il possesso del bene, nonostante la telefonata della persona offesa, che ne chiedeva la restituzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 647 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 28780/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 647 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene sussistente il reato di furto in quanto il codice IMEI stampato nel vano della batteria del cellulare altrui, oggetto di smarrimento, consente sempre di risalire al legittimo possessore, ergo di provvedere alla sua restituzione e considera integrato il dolo del reato di ricettazione in considerazione della circostanza riferita dalla persona offesa in ordine alla telefonata fatta al proprio numero di cellulare, un'ora dopo lo smarrimento, la quale rende palese l'inattendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato in ordine alle circostanze in cui veniva acquisito il possesso del bene; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia il valore non irrisorio del telefono cellulare oggetto del reato, nonché la modalità attraverso la quale l'imputato tratteneva il possesso del bene, nonostante la telefonata della persona offesa, che ne chiedeva la restituzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVONA GIUSEPPE nato a ERICE il 10/08/1987 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria avanzati nell'interesse di Vivona Giuseppe, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la mancata riqualificazione del fatto nel delitto di appropriazione di cose smarrite di cui all'art. 647 cod. pen., nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui ritiene sussistente il reato di furto in quanto il codice IMEI stampato nel vano della batteria del cellulare altrui, oggetto di smarrimento, consente sempre di risalire al legittimo possessore, ergo di provvedere alla sua restituzione e considera integrato il dolo del reato di ricettazione in considerazione della circostanza riferita dalla persona offesa in ordine alla telefonata fatta al proprio numero di cellulare, un'ora dopo lo smarrimento, la quale rende palese l'inattendibilità delle giustificazioni offerte dall'imputato in ordine alle circostanze in cui veniva acquisito il possesso del bene; che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evidenzia il valore non irrisorio del telefono cellulare oggetto del reato, nonché la modalità attraverso la quale l'imputato tratteneva il possesso del bene, nonostante la telefonata della persona offesa, che ne chiedeva la restituzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 giugno 2024 III Consigliere sore Il Pr