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Sentenza — n. 28776/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28776/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28776/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORIA ANDREA nato a MESAGNE il 27/08/1984 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di D'Oria Andrea; ritenuto che non sia manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta contestata nel delitto di furto, per cui sarebbe venuta meno la condizione di procedibilità; considerato, infatti, che la Corte di appello non ha valutato il riscontro circa le modalità del furto, confessato dall'imputato già in sede di convalida dell'arresto, costituito dalle dichiarazioni del proprietario dell'autovettura, che in dibattimento ha anche rimesso la querela, altra circostanza obliterata nella sentenza impugnata là dove si è ipotizzata una mancanza di interesse alla riqualificazione del fatto nel reato di furto (non essendo astrattamente configurabili aggravanti che rendano procedibile d'ufficio il furto); rilevato che, anche avuto riguardo al delitto di ricettazione per il quale vi è stato condanna, il reato è ad oggi estinto per prescrizione, essendo decorsi dieci anni dalla consumazione del reato;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 28776/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORIA ANDREA nato a MESAGNE il 27/08/1984 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di D'Oria Andrea; ritenuto che non sia manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta contestata nel delitto di furto, per cui sarebbe venuta meno la condizione di procedibilità; considerato, infatti, che la Corte di appello non ha valutato il riscontro circa le modalità del furto, confessato dall'imputato già in sede di convalida dell'arresto, costituito dalle dichiarazioni del proprietario dell'autovettura, che in dibattimento ha anche rimesso la querela, altra circostanza obliterata nella sentenza impugnata là dove si è ipotizzata una mancanza di interesse alla riqualificazione del fatto nel reato di furto (non essendo astrattamente configurabili aggravanti che rendano procedibile d'ufficio il furto); rilevato che, anche avuto riguardo al delitto di ricettazione per il quale vi è stato condanna, il reato è ad oggi estinto per prescrizione, essendo decorsi dieci anni dalla consumazione del reato;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione infrazione privilegiata pentito altri reati ricettazione remissione della pena
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORIA ANDREA nato a MESAGNE il 27/08/1984 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di D'Oria Andrea; ritenuto che non sia manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della condotta contestata nel delitto di furto, per cui sarebbe venuta meno la condizione di procedibilità; considerato, infatti, che la Corte di appello non ha valutato il riscontro circa le modalità del furto, confessato dall'imputato già in sede di convalida dell'arresto, costituito dalle dichiarazioni del proprietario dell'autovettura, che in dibattimento ha anche rimesso la querela, altra circostanza obliterata nella sentenza impugnata là dove si è ipotizzata una mancanza di interesse alla riqualificazione del fatto nel reato di furto (non essendo astrattamente configurabili aggravanti che rendano procedibile d'ufficio il furto); rilevato che, anche avuto riguardo al delitto di ricettazione per il quale vi è stato condanna, il reato è ad oggi estinto per prescrizione, essendo decorsi dieci anni dalla consumazione del reato;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il