Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28774/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as lack of motivation is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28774/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Porcino Francesco Mario inadmissible due to a lack of merit regarding the alleged defect in reasoning. The appellant argued that the lower court failed to properly explain the subjective element of the crime of receiving stolen goods, but the court found this argument generic and unsupported by facts. Consequently, the court ruled that the possession of the instrument without justification serves as full proof of the required intent, rendering the appeal baseless.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; The appeal alleging a defect in reasoning regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods is inadmissible when the lower court's finding that possession without justification constitutes full proof of intent is logically sound and factually grounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of receiving stolen goods subjective element of crime defect in reasoning appeal full proof of intent inadmissible appeal possession as evidence Cassa delle ammende istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo
Letto il ricorso di Porcino Francesco Mario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione (peraltro cumulativamente, in contrasto con quanto di recente ribadito da Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi
Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri
Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio
255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv.
Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi
245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCINO FRANCESCO MARIO nato a CATANIA il 30/12/1968 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Porcino Francesco Mario; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione (peraltro cumulativamente, in contrasto con quanto di recente ribadito da Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto) in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, sia privo di ogni fondamento: è conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo - da parte di quest'ultimo - proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428;

Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654). osservato, inoltre, che il ricorso è anche generico, là dove non si confronta con la dirimente argomentazione della Corte di appello circa la mancata spiegazione, da parte dell'imputato, delle circostanze nelle quali egli avrebbe ricevuto i titoli dalla persona offesa (e delle ragioni sottese a tale asserita, ipotetica consegna, priva del benché minimo riscontro); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così