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Ordinanza — n. 28773/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28773/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28773/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA GIOVANNI nato a CASERTA il 20/01/1969 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Letto il ricorso di Guida Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità, con il quale si denuncia genericamente e cumulativamente un vizio della motivazione (in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), sia generico, in quanto non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza (pagg. 5-7) e nel contempo prospetti un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28773/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), sia generico, in quanto non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza (pagg. 5-7) e nel contempo prospetti un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione attenuazione della pena sospensione condizionale della pena sanzione sostitutiva assenza di caso di rigore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA GIOVANNI nato a CASERTA il 20/01/1969 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Guida Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità, con il quale si denuncia genericamente e cumulativamente un vizio della motivazione (in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto), sia generico, in quanto non si confronta con l'ampia motivazione della sentenza (pagg. 5-7) e nel contempo prospetti un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non consentito in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); osservato, quanto agli altri quattro motivi, che in ragione delle particolari modalità della condotta e del precedente specifico dell'imputato, la Corte di merito, con motivazione immune dai vizi cumulativamente denunciati, ha escluso la particolare tenuità del fatto nonché la presenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche e la formulazione di un giudizio prognostico favorevole, ai fini della concessione della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva, benefici peraltro richiesti congiuntamente, in contrasto con il disposto dell'art. 58 della legge n. 689 del 1981; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos