Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating trial court evidence credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ochoa Anampa Jhonny Roberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court erred in assessing the credibility of the victim's testimony regarding the robbery. The court rejected this, noting that the lower court's reasoning was logically sound and based on specific evidence like the cash register and physical injuries, which the cassation court cannot re-evaluate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, c.p.p.; Art. 365, c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the credibility of evidence or the logical soundness of the trial court's reasoning, limiting its review to violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OCHOA ANAMPA 3HONNY ROBERTO nato il 16/04/1966 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ochoa Anampa Jhonny Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato (cfr., in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione sulla credibilità della deposizione della persona offesa, riscontrata anche dalle circostanze riferite dai testi, dal rinvenimento del registratore di cassa a terra, dalla ferita refertata e dal danneggiamento della maniglia); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così