Cassation court dismisses appeal as appeal is inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Emanuele Caruso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Caruso challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing the decision lacked logical reasoning. The court rejected this claim, citing established precedent that a trial judge need not address every favorable element if they reference decisive factors in their reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested ground is manifestly unfounded, as the court of first instance is not required to consider all elements but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO EMANUELE nato a SCANDIANO il 24/11/1981 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Caruso Emanuele; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda l'ultima pagina della sentenza impugnata), considerato anche il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i