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Ordinanza — n. 28768/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of authority to re-evaluate evidence or logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Reinhart Massimo Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly identify him as the perpetrator of the alleged crimes. The court rejected this claim, noting that the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate evidence or second-guess the logical reasoning of the trial court.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or assess the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on alleged defects in motivation inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of cassation review re-evaluation of evidence logical soundness of reasoning inadmissibility of appeal authority of lower court identificazione credibile documenti d'identità prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINHART MASSIMO GIOVANNI nato a RIMINI il 17/07/1960 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Reinhart Massimo Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore dei reati contestati, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); osservato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4 sui convergenti indizi che hanno permesso di identificare il ricorrente, riscontrati dalle immagini delle telecamere e dal riconoscimento dell'agente di polizia giudiziaria); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de