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Ordinanza — n. 28767/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28767/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stuparu Alexandru Daniel inadmissible, ordering him to pay court costs. The court found the first two grounds lacked specificity, relying on factual criticism rather than legal error, while the third ground failed because the appellant did not request the specific substitute penalty during the hearing. Consequently, the appeal was rejected without reviewing the merits of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid factual re-evaluation; substitute penalty requests must be made by the defendant during the hearing.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual re-evaluation substitute penalty request procedural defect motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs.
art. 20-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali
150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame, non essendo invece onere della Corte dare avviso all'appellante (cfr., ad es., Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali;
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski
286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv.
Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, Di Rocco
Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, Z.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STUPARU ALEXANDRU DANIEL nato il 13/02/1988 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; *

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Stuparu Alexandru Daniel; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, siano privi di specificità poiché fondati su profili di censura in punto di fatto, come tali estranei al sindacato di legittimità, e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (cfr., in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza); considerato che le argomentazioni del ricorrente, in fatto, sollecitano giudizi estranei al sindacato di legittimità, in quanto è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). rilevato che il ricorrente ha riproposto la doglianza in ordine all'attenuante della provocazione che la Corte d'appello ha espressamente riconosciuto, escludendo altresì l'aggravante del nesso teleologico, con una revisione del trattamento sanzionatorio favorevole all'imputato; osservato che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame, non essendo invece onere della Corte dare avviso all'appellante (cfr., ad es., Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali;

Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme